LINEE DI AZIONE PER L’INTEGRAZIONE
SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON HANDICAP IN SITUAZIONI DI
PARTICOLARE GRAVITA’
la quasi totalità di alunni che, a causa di
gravi difficoltà di apprendimento, talora congiunte ad altre
difficoltà funzionali, svolgono piani educativi personalizzati,
che pur agganciati ai programmi della classe, sono differenziati
rispetto a quelli dei compagni.
Si ritiene che le soluzioni proposte, se riescono a garantire il
diritto allo studio degli alunni con handicap in situazione di
particolare gravità ed il buon andamento dell’amministrazione
scolastica per la realizzazione dei diritti di tutti i compagni,
giovano pure, con gli opportuni adattamenti ( che richiedono
minori risorse) a migliorare la qualità dell’integrazione di
tutti gli alunni con disabilità.
L’integrazione generalizzata, la cui
normativa in Italia costituisce vanto presso tutti gli altri
Paesi del mondo, negli ultimi anni ha subito un forte calo di
attenzione; in particolare durante l’ultima legislatura non ci
sono stati arretramenti normativi ; ma i tagli alla spesa, uniti
al disinteresse governativo per il mancato rispetto della
normativa, hanno determinato forti arretramenti nella qualità
dell’integrazione realizzata precedentemente.
Il 10 Maggio scorso il Ministero ha emanato
il terzo documento di indicazione per la scolarizzazione degli
alunni con dislessia, mentre , pur essendo stato richiesto da
almeno due anni un documento di “Linee-guida per l’integrazione
scolastica”, il Ministero non ha preso alcuna decisione in
materia.
Si chiede pertanto che Il Ministero voglia
adottare nel più breve tempo possibile le richieste “Linee-guida
per l’integrazione scolastica “, utilizzando le indicazioni di
seguito riportate:
1.
Finalità
a) L'art. 12 comma 3 L.104/92 indica come
obiettivi dell'integrazione scolastica la crescita negli
apprendimenti, nella comunicazione, nella socializzazione, negli
scambi relazionali.
b) Nella prassi spesso questi alunni
vengono isolati dai compagni impedendo la realizzazione degli
obiettivi indicati, gli interventi personalizzati vengono spesso
"scambiati" per interventi individuali, contro la logica
dell'integrazione
c) Occorre un programma di formazione,
anche specialistica per tipologie di disabilità, degli operatori
scolastici ed extrascolastici, che consenta loro di realizzare
gli obiettivi con una programmazione maggiormente integrata.
2. Diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale:
continuità degli operatori sanitari.
a) L' art. 12 comma 5 L. 104/92 stabilisce
che gli operatori della ASL che formulano la diagnosi funzionale
debbano partecipare alla formulazione del PDF e del PEI per
garantire la continuità di presa in carico del progetto di
integrazione assieme agli operatori scolastici e alla famiglia.
b) Nella prassi il personale sanitario è
numericamente scarso, insufficientemente formato e aggiornato,
oberato di lavoro e spesso precario, causando discontinuità ed
assenze dagli incontri.
c) Occorre che le Regioni, con atto
deliberativo, garantiscano unità multidisciplinari stabili con
la presenza di figure professionali competenti, anche nel campo
degli alunni con handicap in situazioni di particolare gravità,
con la specializzazione che sia in grado di garantire il
perseguimento degli obiettivi che la famiglia è tenuta a
scegliere, sulla base del suo diritto-dovere di scegliere le
mete educative e gli strumenti relativi, fra quelli validati a
livello di buone prassi. Le Unità multidisciplinari devono
costituire una continuità con le Unità valutative dell'handicap
che dovrebbero intervenire prima dell'ingresso nella scuola e
con quelle successive alla scuola e devono assumere il ruolo fin
qui svolto dalle commissioni medico-legali, affinché i servizi e
i trasferimenti monetari siano attribuiti da un solo decisore.
Si chiede al Ministero della Salute, per il
tramite del Ministero della pubblica istruzione, un aumento di
interventi riabilitativi secondo le necessità dei bambini con
disabilità , con particolare attenzione agli alunni con sordità
grave e profonde conseguente aumento del numero dei
riabilitatori, con particolare riguardo ai logopedisti.
A tal proposito si precisa che le attività
riabilitative debbono svolgersi in orario pomeridiano, per non
sottrarre gli alunni con disabilità all’esercizio del diritto
allo studio.Infine si chiede che il servizio di neuropsichiatria
infantile mantenga la presa in carico degli alunni con
disabilità per tutto il periodo di frequenza scolastica, anche
oltre il raggiungimento della maggiore età.
3. Necessità di rafforzare il ruolo delle famiglie e dei
docenti curricolari
a) L'art. 12 comma 5 L.. 104/92 e il DPR
applicativo del 24/2/1994 stabilisce che alla formulazione del
PDF e del PEI debbano partecipare le famiglie e tutti i docenti
della classe.
b) Nella prassi accade spesso che le
famiglie vengano solo invitate a sottoscrivere documenti già
preparati dalla scuola o dalle ASL o addirittura non vengano
neppure informate di quanto progettato. Accade, inoltre, che
molti gruppi di lavoro si svolgano di mattina impedendo ai
docenti curriculari ed ai familiari di partecipare, favorendo la
logica perversa della delega al solo insegnante per le attività
di sostegno.
c)Occorre una direttiva del Ministero
dell'Istruzione che imponga a tutti i dirigenti scolastici di
coinvolgere attivamente le famiglie e i docenti curriculari nel
progetto e nella realizzazione dell'integrazione scolastica.
Tutta la documentazione deve essere
disponibile in ogni tempo per le famiglie.
4. Piano educativo individualizzato per gli alunni in
situazioni di gravità
1. La sentenza n. 215/87 della Corte
Costituzionale ha sancito il diritto pieno ed incondizionato di
tutti gli alunni con disabilità, ivi compresi quelli in
situazioni di gravità, a frequentare le scuole di ogni ordine e
grado tenendo conto delle loro peculiarità e con il
coinvolgimento di tutti i servizi necessari.
2. Nella prassi non vengono programmati per
tempo i servizi necessari allo svolgimento di PEI molto
articolati. Questi PEI possono prevedere anche tempi, modi e
luoghi di integrazione diversi da quelli dei compagni, a seconda
del tipo di disabilità: ad esempio per gli autistici
l'integrazione è il fine e non il mezzo.
3. Occorre programmare fin dal momento
delle iscrizioni (gennaio dell'anno precedente la frequenza
scolastica) PEI che possano prevedere, a seconda dei casi, un
percorso di avvicinamento alla classe di appartenenza, periodi
di presenza in classe e di attività para ed extrascolastiche con
la presenza di operatori appartenenti alla scuola, agli enti
locali e alle ASL.
5.Istruzione domiciliare (Protocollo d'Intesa Ministeri 24
ottobre 2003)
a) L'art.9 della legge 104/92 stabilise:ai
minori con disabilità soggetti all'obbligo scolastico, in tutte
le scuole di ogni ordine e grado temporaneamente impediti per
gravi motivi di salute a frequentare con continuità la scuola,
sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica.
b) Gli alunni impossibilitati alla
frequenza scolastica per lunghi periodi vengono privati del
diritto all'istruzione, che può anche significare l'abbandono
scolastico
c) Occorre prevedere la possibilità di
attuare progetti di istruzione domiciliare, laddove necessario,
anche se non è stata preceduta da ricovero ospedaliero. Occorre
modificare in tal senso la più recente normativa in tema di
istruzione domiciliare che pretende una previa degenza
ospedaliera di oltre trenta giorni.
6.Scuole "polo" per l'integrazione
a) Il Dpr n. 275/99 sull'autonomia
scolastica all'art. 7 prevede la possibilità che più scuole si
organizzino in rete per affrontare un problema comune: su questa
base sono nate scuole "polo" e centri territoriali per
l'integrazione scolastica come centri di spesa in cui
concentrare risorse, consulenze, formazione e documentazione
didattiche riguardanti singoli aspetti quali, ad esempio,
l'autismo, la cecità etc.. Tali risorse materiali ed umane, una
volta specificamente formate, vengono inviate alle scuole della
rete nelle quali di volta in volta si iscrivono alunni con
quelle specifiche gravi difficoltà di apprendimento. L'ordinanza
ministeriale 782/97 ha finanziato corsi di formazione in tal
senso.
b) Nella prassi taluni hanno inteso le
scuole "polo" come scuole nelle quali concentrare, invece, anche
gli alunni in situazioni di particolare gravità.
c) Si propone un'intesa stato-regioni con
la quale vengano affrontati i problemi organizzativi della presa
in carico, da parte dei comuni capofila dei piani di zona e
stilati i progetti individuali di integrazione scolastica ed
extrascolastica, con particolare attenzione agli alunni in
situazione di gravità; ciò sulla base dell' art 14 della L.
328/2000 e degli accordi di programma che approvano i piani di
zona, alla cui stipula debbono partecipare anche le reti di
scuole interessate. Inoltre, le scuole "polo" verranno
costituite anche sulla base di accordi con gli enti locali e con
le associazioni di persone con disabilità presenti sul
territorio.
7.Integrazione scuola, formazione professionale, lavoro
a) Per le scuole superiori già l'art. 68
della L. 144/99 ed oggi, il decreto delegato n. 77/2005
riguardano percorsi misti di istruzione e formazione
professionale e di alternanza scuola/lavoro con borse lavoro e
stages.
b) Nella prassi gli alunni con handicap in
situazioni di gravità, tranne rare eccezioni, non fruiscono di
queste ipotesi organizzative che, invece, più si attagliano alle
loro situazioni.
c) Occorre rilanciare gli accordi di
programma fra scuola, enti locali ed ASL di cui all'art. 13
comma 1 L.104/92 finalizzati anche alla programmazione
coordinata dei servizi per l'integrazione di questi alunni, e
che prevedano anche l'individuazione di "indicatori" strutturali
di processo e di risultato dell'integrazione scolastica, anche
degli alunni con handicap in situazione di particolare gravità.
E’ da chiedere alla Conferenza Stato-Regioni ed al Ministro del
Lavoro, per il tramite del Ministro della pubblica istruzione,
che gli alunni con disabilità accedano ai corsi di formazione
professionale anche se privi del diploma di terza media, come
già avviene per l’accesso alla scuola superiore col semplice
attestato comprovante i crediti formativi maturati.
8.Aree disciplinari nella scuola superiore
a) L'art. 13 comma 5 L. 104/92 prevede
nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'assegnazione
di docenti per il sostegno nelle aree disciplinari di prevalente
interesse per gli alunni con disabilità, individuate nel PEI.
b) Nella prassi, mentre nella scuola media
questa norma non è stata applicata (ottenendosi buoni
risultati), nelle scuole superiori la sua applicazione è stata
lasciata alla massima discrezionalità. Ne è conseguito talora la
nomina di più insegnanti per il sostegno allo stesso alunno,
talora l'individuazione arbitraria delle aree con palese
violazione del diritto allo studio degli alunni e del rispetto
dei punteggi degli elenchi dei docenti specializzati aspiranti a
supplenze degli alunni con disabilità.
c) Si propone l'abrogazione del comma 5
dell'art. 13 sopra citato ed il ripristino degli elenchi degli
insegnanti specializzati cui attingere per ordine di punteggio,
al fine di evitare anche l'affermarsi della delega degli
insegnanti curriculari ai soli insegnanti delle attività di
sostegno.
E' da tener presente, inoltre, che in
ciascuna area sono assemblate discipline assai diverse tra loro
che non danno alcuna garanzia di interventi specifici a favore
dell'integrazione scolastica; (si pensi, ad esempio, che
nell'area tecnologica sono presenti informatica e diritto).
9.Figure professionali
a) L'art. 35 comma 7 della L. 289/2002
stabilisce che verranno concesse deroghe circa le ore di
sostegno agli alunni certificati in situazioni di particolare
gravità.
b) La prassi ha mostrato come per questi
alunni più che molte ore di sostegno didattico possono risultare
utili, talora,molte ore di assistenza per l'autonomia per
realizzare prevalentemente gli obiettivi della comunicazione,
della socializzazione degli scambi relazionali di cui al
precedente punto 1.
c) Si propone l'abrogazione di tale norma E
DEL CONSEGUENTE DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO N. 185/06,
sulle quali gravano dubbi di costituzionalità, secondo
l'apposito parere del consiglio di Stato dell' Agosto 2005. Si
propone, altresì, l'abrogazione dell'art. 40 comma 3 della legge
449/97 che ha fissato come nuovo criterio per la formulazione
dei posti organici di diritto per il sostegno quello di un posto
ogni 138 alunni comunque frequentanti.
10.Continuità didattica
a) La L. 662/96 all'art 1 comma 75
ribadisce il principio, più volte enunciato nella normativa,
della continuità didattica degli insegnanti per il sostegno.
b) Nella prassi tale continuità rimane
inapplicata, infatti, gli insegnanti per il sostegno con nomina
a tempo indeterminato, dopo 5 anni possono passare su cattedra
comune. Quelli a tempo determinato hanno una nomina annuale e
talora si succedono nello stesso anno ricevendo, taluni una
nomina provvisoria in attesa dell' "avente diritto" e quindi,
altri una nomina definitiva ad anno scolastico da tempo
iniziato.
c) Si propone un aumento di permanenza su
posti di sostegno, incentivata in forma non monetaria Si
propone, altresì, che venga estesa anche ai docenti precari il
disposto dell'art. 641 del decreto legislativo 297/94 secondo il
quale dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni un
docente non può essere spostato di sede. In tal caso dovrà
essere garantito punteggio e stipendio ai docenti precari che, a
seguito di ricorsi o altre circostanze, avrebbero diritto alla
nomina dopo il ventesimo giorno. Occorre, in fine, prevedere che
i contratti a tempo determinato abbiano validità per un biennio
o un triennio a seconda che trattasi di un ciclo di studi
biennale o triennale (primo triennio della scuola primaria,
triennio della scuola secondaria di primo grado, triennio della
scuola secondaria di secondo grado).
La continuità dovrà riguardare la
permanenza del docente nella classe frequentata dall’alunno.
11.Formazione iniziale ed in servizio dei docenti
a) Il decreto delegato n. 227/2006
prevedeva una formazione iniziale sull'integrazione scolastica
rivolta a tutti gli studenti aspiranti a docenza, oltre che, una
formazione permanente in servizio e la specializzazione dei
docenti per il sostegno.
b) Nella prassi sino ad oggi solo alcuni
corsi universitari hanno previste semestralità significative su
questo aspetto fondamentale del sistema di istruzione. Ciò ha
favorito, per un verso, la delega ai soli docenti per il
sostegno da parte dei docenti curricolari, per l'altro, un
sempre più frequente ricorso dei genitori alla magistratura che
ha concesso, negli ultimi due anni, oltre 400 casi di aumento di
ore di sostegno.
c) In attesa di una riforma che preveda una
congrua formazione iniziale di tutti gli aspiranti
all’insegnamento nelle scuoledi ogni ordine e grado ,
finalizzata all’integrazione scolastica,si propone la previsione
di un adeguato numero di semestralità per la formazione iniziale
degli aspiranti docenti concernenti la pedagogia, la psicologia
e la didattica dell'integrazione scolastica con riguardo anche
agli alunni in situazione di gravità.
Si propone un arricchimento dei programmi
di specializzazione per il sostegno concernente anche le
problematiche degli alunni in situazione di gravità.
Si propone, inoltre, una specifica
attenzione per la formazione obbligatoria in servizio di tutti i
docenti, anche tramite le scuole "polo", sull'integrazione
scolastica del tipo di disabilità da seguire, con particolare
attenzione agli alunni con handicap in situazione di gravità.
Si propone una specifica formazione
iniziale ed in servizio sull'integrazione scolastica dei
dirigenti scolastici.
Tali richieste vanno rivolte al Ministero
dell’Università, per il tramite del Ministero della Pubblica
Istruzione.
12.Docenti per il sostegno non specializzati
a) L'art 14 L.104/92 stabilisce che la
scuola deve garantire insegnanti specializzati nelle attività di
sostegno.
b) Nella prassi, a causa della mancata
programmazione dei bisogni relativi al numero di docenti
specializzati, quasi il 50% delle nomine riguardano docenti non
specializzati.
c) Si propone che la frequenza di un breve
corso di formazione prima dell'inizio dell'anno scolastico sia
resa obbligatoria per i docenti nominati per il sostegno senza
un titolo di specializzazione e sia facoltativa per gli altri
insegnanti già specializzati.
Se i docenti non specializzati si
rifiutano, perdono il diritto alla nomina su posto di sostegno.
13.Mancata assistenza igienica dei collaboratori scolastici
a) L'art 47 allegato A del CCNL del 24/7/06
stabilisce che l'assistenza igienica agli alunni con grave
disabilità debba essere fornita dalle collaboratrici e dai
collaboratori scolastici, previa la frequenza di un breve corso
di formazione e col diritto ad un aumento stipendiale. Il
recente accordo sottoscritto il 10n Maggio 2006 ha inserito
stabilmente nello stipendio di tale personale un aumento
economico per lo svolgimento di tali mansioni, che è divenuto
pensionabile.
b) Nella prassi, essendo facoltativa la
frequenza del corso di aggiornamento, molti di essi si rifiutano
di svolgere tali mansioni, creando gravissimi disservizi nelle
scuole. Purtroppo il nuovo aumento stipendiale potrà di fatto
riguardare al massimo il 15% del personale di ruolo. Si paventa
il rischio che quanti non potranno fruire di tale aumento si
rifiutino di svolgere tali mansioni, creando il caos nelle
scuole.
c) Si propone l'obbligatorietà dei corsi di
formazione nonché della prestazione di tali mansioni rispettando
il genere degli alunni (maschio o femmina) e l'aumento del
fabbisogno finanziario, pena la mancata assistenza igienica
degli alunni con handicap in situazione di maggiore gravità.
14.Mancata assistenza educativa
a) L'art 13 comma 3 della L.n. 104/92
stabilisce che gli Enti locali debbano assicurare la presenza
nelle scuole di assistenti per l'autonomia e la comunicazione
degli alunni con disabilità. Il decreto legislativo n. 112/98
all'art 139 ha chiarito che tali competenze siano a carico dei
Comuni per la scuola materna, elementare e media e delle
province per quelle superiori.
b) Nella Prassi molte Province si rifiutano
di rispettare tali norme con la conseguenza di denegata
assistenza educativa.
c) Si propone che, con un atto della
conferenza Stato-Regioni-Città venga definitivamente chiarito la
competenza delle province.
Le province non debbono limitarsi
all’assistenza ai soli alunni ciechi e sordi,ma debbono prestare
tale assistenza a tutti gli alunni con disabilità frequentanti
le scuole superiori, in forza dell’art 139 del decreto
legislativo n.112/98.L’assistenza va progettata con le famiglie
e può riguardare anche interventi educativi domiciliari.
A proposito del rifiuto di assistenza
scolastica agli alunni con deficit intellettivi, motivato dalla
dizione dell’art 13 comma 3 L.n. 104/92 che parlatolo di “
alunni con minorazioni fisiche e sensoriali”, va precisato che
l’art 14 L.n. 328/00 non distingue più fra le diverse tipologie
di minorazioni per la presa in carico del progetto globale di
vita, anche in età scolare.
Ed a proposito dell’assistenza educativa,
occorre precisare che tali educatori debbono ricevere una
formazione iniziale ed in servizio e deve essere normato,
alivello nazionale,il loro profilo professionale, individuando
titolo di accesso, curricolo, titolo conseguito, nonché il
mansionario.
Tali richieste vanno rivolte alla
Conferenza Stato-Tregioni,peril tramite del Ministero
dellaPublica Istruzione.
15 Barriere architettoniche e sensopercettive
Negli accordi di programma occorre
prevedere la formulazione dipiani finanziari per l’eliminazione
delle barriere architettoniche e sensopercettive, in tempi
determinati, secondo un piano prestabilito, con lo stanziamento
di precise risorse economiche.
16 Numero massimo di aluni per classe
Occorre abrogare la Circolare n.19/07
ripristinando il numero massimo degli alunni nelle classi
frequentate da alunni con disabilità, secondo i limiti
invalicabili di 25 e 20 alunni per classe fissati dal decreto
ministeriale n. 141/99 , fissando altresì a due il numero
massimo di alunni con disabilità presenti nelle classi da 20
alunni, secondo quanto previsto dall’art 12 comma 4
dellaProposta di legge , atto Camera n. 1600.
La C M n. 19/07 è doppiamente
illegittima,qualunque cosa contraria sostenga ilMinistero della
Pubblica Istruzione,poiché la Legge finanziaria n. 196/06
all’art 1 comma 605 lettera “a” prevede l’aumento del numero
degli alunni per classe “ … nel rispetto della normativa
vigente…” e quindi il d m n. 141/99 doveva essere “ rispettato”;
inoltre un decreto è stato abrogato con una semplice circolare
ministeriale.
17 Uso improprio dei docenti per il sostegno
Occorre stigmatizzare l’uso improprio dei
docenti perilsostegno , che , troppo spesso impunemente, i
Dirigente scolastici utilizzano in supplenze in altre
classi,quando l’aunno è presente nella propria.
Inoltre occorre sollecitarei Dirigenti
scolastici a nominare supplenti , quando non abbiano docenti a
disposizione, ai sensi della Sentenza n 59/04 della Corte dei
conti.
18 Mancanza di risorse per i casi non certificati
a) La normativa prevede l'assegnazione di
docenti per il sostegno esclusivamente agli alunni certificati
con handicap.
b) Nella prassi, nelle scuole sono presenti
circa il 20% di alunni con difficoltà di apprendimento non
riconducibili alla disabilità e quindi non certificabili, che
comunque necessitano di risorse umane supplementari.
Talora si sopperisce a tale mancanza con
fittizie certificazioni di handicap; talora si utilizzano le
risorse assegnate agli alunni con disabilità per risolvere anche
questi problemi, svantaggiando ingiustamente gli alunni
certificati.
c) Si impone la necessità di trovare
risorse finanziarie ed umane anche per questi problemi, pena il
collasso della qualità dell'integrazione e di tutto il sistema
dell'istruzione. |