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LINEE DI AZIONE PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON HANDICAP IN SITUAZIONI DI PARTICOLARE GRAVITA’

la quasi totalità di alunni che, a causa di gravi difficoltà di apprendimento, talora congiunte ad altre difficoltà funzionali, svolgono piani educativi personalizzati, che pur agganciati ai programmi della classe, sono differenziati rispetto a quelli dei compagni.


Si ritiene che le soluzioni proposte, se riescono a garantire il diritto allo studio degli alunni con handicap in situazione di particolare gravità ed il buon andamento dell’amministrazione scolastica per la realizzazione dei diritti di tutti i compagni, giovano pure, con gli opportuni adattamenti ( che richiedono minori risorse) a migliorare la qualità dell’integrazione di tutti gli alunni con disabilità.

L’integrazione generalizzata, la cui normativa in Italia costituisce vanto presso tutti gli altri Paesi del mondo, negli ultimi anni ha subito un forte calo di attenzione; in particolare durante l’ultima legislatura non ci sono stati arretramenti normativi ; ma i tagli alla spesa, uniti al disinteresse governativo per il mancato rispetto della normativa, hanno determinato forti arretramenti nella qualità dell’integrazione realizzata precedentemente.

Il 10 Maggio scorso il Ministero ha emanato il terzo documento di indicazione per la scolarizzazione degli alunni con dislessia, mentre , pur essendo stato richiesto da almeno due anni un documento di “Linee-guida per l’integrazione scolastica”, il Ministero non ha preso alcuna decisione in materia.

Si chiede pertanto che Il Ministero voglia adottare nel più breve tempo possibile le richieste “Linee-guida per l’integrazione scolastica “, utilizzando le indicazioni di seguito riportate:


1. Finalità

a) L'art. 12 comma 3 L.104/92 indica come obiettivi dell'integrazione scolastica la crescita negli apprendimenti, nella comunicazione, nella socializzazione, negli scambi relazionali.

b) Nella prassi spesso questi alunni vengono isolati dai compagni impedendo la realizzazione degli obiettivi indicati, gli interventi personalizzati vengono spesso "scambiati" per interventi individuali, contro la logica dell'integrazione

c) Occorre un programma di formazione, anche specialistica per tipologie di disabilità, degli operatori scolastici ed extrascolastici, che consenta loro di realizzare gli obiettivi con una programmazione maggiormente integrata.


2. Diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale: continuità degli operatori sanitari.

a) L' art. 12 comma 5 L. 104/92 stabilisce che gli operatori della ASL che formulano la diagnosi funzionale debbano partecipare alla formulazione del PDF e del PEI per garantire la continuità di presa in carico del progetto di integrazione assieme agli operatori scolastici e alla famiglia.

b) Nella prassi il personale sanitario è numericamente scarso, insufficientemente formato e aggiornato, oberato di lavoro e spesso precario, causando discontinuità ed assenze dagli incontri.

c) Occorre che le Regioni, con atto deliberativo, garantiscano unità multidisciplinari stabili con la presenza di figure professionali competenti, anche nel campo degli alunni con handicap in situazioni di particolare gravità, con la specializzazione che sia in grado di garantire il perseguimento degli obiettivi che la famiglia è tenuta a scegliere, sulla base del suo diritto-dovere di scegliere le mete educative e gli strumenti relativi, fra quelli validati a livello di buone prassi. Le Unità multidisciplinari devono costituire una continuità con le Unità valutative dell'handicap che dovrebbero intervenire prima dell'ingresso nella scuola e con quelle successive alla scuola e devono assumere il ruolo fin qui svolto dalle commissioni medico-legali, affinché i servizi e i trasferimenti monetari siano attribuiti da un solo decisore.

Si chiede al Ministero della Salute, per il tramite del Ministero della pubblica istruzione, un aumento di interventi riabilitativi secondo le necessità dei bambini con disabilità , con particolare attenzione agli alunni con sordità grave e profonde conseguente aumento del numero dei riabilitatori, con particolare riguardo ai logopedisti.

A tal proposito si precisa che le attività riabilitative debbono svolgersi in orario pomeridiano, per non sottrarre gli alunni con disabilità all’esercizio del diritto allo studio.Infine si chiede che il servizio di neuropsichiatria infantile mantenga la presa in carico degli alunni con disabilità per tutto il periodo di frequenza scolastica, anche oltre il raggiungimento della maggiore età.


3. Necessità di rafforzare il ruolo delle famiglie e dei docenti curricolari

a) L'art. 12 comma 5 L.. 104/92 e il DPR applicativo del 24/2/1994 stabilisce che alla formulazione del PDF e del PEI debbano partecipare le famiglie e tutti i docenti della classe.

b) Nella prassi accade spesso che le famiglie vengano solo invitate a sottoscrivere documenti già preparati dalla scuola o dalle ASL o addirittura non vengano neppure informate di quanto progettato. Accade, inoltre, che molti gruppi di lavoro si svolgano di mattina impedendo ai docenti curriculari ed ai familiari di partecipare, favorendo la logica perversa della delega al solo insegnante per le attività di sostegno.

c)Occorre una direttiva del Ministero dell'Istruzione che imponga a tutti i dirigenti scolastici di coinvolgere attivamente le famiglie e i docenti curriculari nel progetto e nella realizzazione dell'integrazione scolastica.

Tutta la documentazione deve essere disponibile in ogni tempo per le famiglie.


4. Piano educativo individualizzato per gli alunni in situazioni di gravità

1. La sentenza n. 215/87 della Corte Costituzionale ha sancito il diritto pieno ed incondizionato di tutti gli alunni con disabilità, ivi compresi quelli in situazioni di gravità, a frequentare le scuole di ogni ordine e grado tenendo conto delle loro peculiarità e con il coinvolgimento di tutti i servizi necessari.

2. Nella prassi non vengono programmati per tempo i servizi necessari allo svolgimento di PEI molto articolati. Questi PEI possono prevedere anche tempi, modi e luoghi di integrazione diversi da quelli dei compagni, a seconda del tipo di disabilità: ad esempio per gli autistici l'integrazione è il fine e non il mezzo.

3. Occorre programmare fin dal momento delle iscrizioni (gennaio dell'anno precedente la frequenza scolastica) PEI che possano prevedere, a seconda dei casi, un percorso di avvicinamento alla classe di appartenenza, periodi di presenza in classe e di attività para ed extrascolastiche con la presenza di operatori appartenenti alla scuola, agli enti locali e alle ASL.


5.Istruzione domiciliare (Protocollo d'Intesa Ministeri 24 ottobre 2003)

a) L'art.9 della legge 104/92 stabilise:ai minori con disabilità soggetti all'obbligo scolastico, in tutte le scuole di ogni ordine e grado temporaneamente impediti per gravi motivi di salute a frequentare con continuità la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica.

b) Gli alunni impossibilitati alla frequenza scolastica per lunghi periodi vengono privati del diritto all'istruzione, che può anche significare l'abbandono scolastico

c) Occorre prevedere la possibilità di attuare progetti di istruzione domiciliare, laddove necessario, anche se non è stata preceduta da ricovero ospedaliero. Occorre modificare in tal senso la più recente normativa in tema di istruzione domiciliare che pretende una previa degenza ospedaliera di oltre trenta giorni.

6.Scuole "polo" per l'integrazione

a) Il Dpr n. 275/99 sull'autonomia scolastica all'art. 7 prevede la possibilità che più scuole si organizzino in rete per affrontare un problema comune: su questa base sono nate scuole "polo" e centri territoriali per l'integrazione scolastica come centri di spesa in cui concentrare risorse, consulenze, formazione e documentazione didattiche riguardanti singoli aspetti quali, ad esempio, l'autismo, la cecità etc.. Tali risorse materiali ed umane, una volta specificamente formate, vengono inviate alle scuole della rete nelle quali di volta in volta si iscrivono alunni con quelle specifiche gravi difficoltà di apprendimento. L'ordinanza ministeriale 782/97 ha finanziato corsi di formazione in tal senso.

b) Nella prassi taluni hanno inteso le scuole "polo" come scuole nelle quali concentrare, invece, anche gli alunni in situazioni di particolare gravità.

c) Si propone un'intesa stato-regioni con la quale vengano affrontati i problemi organizzativi della presa in carico, da parte dei comuni capofila dei piani di zona e stilati i progetti individuali di integrazione scolastica ed extrascolastica, con particolare attenzione agli alunni in situazione di gravità; ciò sulla base dell' art 14 della L. 328/2000 e degli accordi di programma che approvano i piani di zona, alla cui stipula debbono partecipare anche le reti di scuole interessate. Inoltre, le scuole "polo" verranno costituite anche sulla base di accordi con gli enti locali e con le associazioni di persone con disabilità presenti sul territorio.


7.Integrazione scuola, formazione professionale, lavoro

a) Per le scuole superiori già l'art. 68 della L. 144/99 ed oggi, il decreto delegato n. 77/2005 riguardano percorsi misti di istruzione e formazione professionale e di alternanza scuola/lavoro con borse lavoro e stages.

b) Nella prassi gli alunni con handicap in situazioni di gravità, tranne rare eccezioni, non fruiscono di queste ipotesi organizzative che, invece, più si attagliano alle loro situazioni.

c) Occorre rilanciare gli accordi di programma fra scuola, enti locali ed ASL di cui all'art. 13 comma 1 L.104/92 finalizzati anche alla programmazione coordinata dei servizi per l'integrazione di questi alunni, e che prevedano anche l'individuazione di "indicatori" strutturali di processo e di risultato dell'integrazione scolastica, anche degli alunni con handicap in situazione di particolare gravità. E’ da chiedere alla Conferenza Stato-Regioni ed al Ministro del Lavoro, per il tramite del Ministro della pubblica istruzione, che gli alunni con disabilità accedano ai corsi di formazione professionale anche se privi del diploma di terza media, come già avviene per l’accesso alla scuola superiore col semplice attestato comprovante i crediti formativi maturati.


8.Aree disciplinari nella scuola superiore

a) L'art. 13 comma 5 L. 104/92 prevede nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'assegnazione di docenti per il sostegno nelle aree disciplinari di prevalente interesse per gli alunni con disabilità, individuate nel PEI.

b) Nella prassi, mentre nella scuola media questa norma non è stata applicata (ottenendosi buoni risultati), nelle scuole superiori la sua applicazione è stata lasciata alla massima discrezionalità. Ne è conseguito talora la nomina di più insegnanti per il sostegno allo stesso alunno, talora l'individuazione arbitraria delle aree con palese violazione del diritto allo studio degli alunni e del rispetto dei punteggi degli elenchi dei docenti specializzati aspiranti a supplenze degli alunni con disabilità.

c) Si propone l'abrogazione del comma 5 dell'art. 13 sopra citato ed il ripristino degli elenchi degli insegnanti specializzati cui attingere per ordine di punteggio, al fine di evitare anche l'affermarsi della delega degli insegnanti curriculari ai soli insegnanti delle attività di sostegno.

E' da tener presente, inoltre, che in ciascuna area sono assemblate discipline assai diverse tra loro che non danno alcuna garanzia di interventi specifici a favore dell'integrazione scolastica; (si pensi, ad esempio, che nell'area tecnologica sono presenti informatica e diritto).


9.Figure professionali

a) L'art. 35 comma 7 della L. 289/2002 stabilisce che verranno concesse deroghe circa le ore di sostegno agli alunni certificati in situazioni di particolare gravità.

b) La prassi ha mostrato come per questi alunni più che molte ore di sostegno didattico possono risultare utili, talora,molte ore di assistenza per l'autonomia per realizzare prevalentemente gli obiettivi della comunicazione, della socializzazione degli scambi relazionali di cui al precedente punto 1.

c) Si propone l'abrogazione di tale norma E DEL CONSEGUENTE DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO N. 185/06, sulle quali gravano dubbi di costituzionalità, secondo l'apposito parere del consiglio di Stato dell' Agosto 2005. Si propone, altresì, l'abrogazione dell'art. 40 comma 3 della legge 449/97 che ha fissato come nuovo criterio per la formulazione dei posti organici di diritto per il sostegno quello di un posto ogni 138 alunni comunque frequentanti.


10.Continuità didattica

a) La L. 662/96 all'art 1 comma 75 ribadisce il principio, più volte enunciato nella normativa, della continuità didattica degli insegnanti per il sostegno.

b) Nella prassi tale continuità rimane inapplicata, infatti, gli insegnanti per il sostegno con nomina a tempo indeterminato, dopo 5 anni possono passare su cattedra comune. Quelli a tempo determinato hanno una nomina annuale e talora si succedono nello stesso anno ricevendo, taluni una nomina provvisoria in attesa dell' "avente diritto" e quindi, altri una nomina definitiva ad anno scolastico da tempo iniziato.

c) Si propone un aumento di permanenza su posti di sostegno, incentivata in forma non monetaria Si propone, altresì, che venga estesa anche ai docenti precari il disposto dell'art. 641 del decreto legislativo 297/94 secondo il quale dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni un docente non può essere spostato di sede. In tal caso dovrà essere garantito punteggio e stipendio ai docenti precari che, a seguito di ricorsi o altre circostanze, avrebbero diritto alla nomina dopo il ventesimo giorno. Occorre, in fine, prevedere che i contratti a tempo determinato abbiano validità per un biennio o un triennio a seconda che trattasi di un ciclo di studi biennale o triennale (primo triennio della scuola primaria, triennio della scuola secondaria di primo grado, triennio della scuola secondaria di secondo grado).

La continuità dovrà riguardare la permanenza del docente nella classe frequentata dall’alunno.


11.Formazione iniziale ed in servizio dei docenti

a) Il decreto delegato n. 227/2006 prevedeva una formazione iniziale sull'integrazione scolastica rivolta a tutti gli studenti aspiranti a docenza, oltre che, una formazione permanente in servizio e la specializzazione dei docenti per il sostegno.

b) Nella prassi sino ad oggi solo alcuni corsi universitari hanno previste semestralità significative su questo aspetto fondamentale del sistema di istruzione. Ciò ha favorito, per un verso, la delega ai soli docenti per il sostegno da parte dei docenti curricolari, per l'altro, un sempre più frequente ricorso dei genitori alla magistratura che ha concesso, negli ultimi due anni, oltre 400 casi di aumento di ore di sostegno.

c) In attesa di una riforma che preveda una congrua formazione iniziale di tutti gli aspiranti all’insegnamento nelle scuoledi ogni ordine e grado , finalizzata all’integrazione scolastica,si propone la previsione di un adeguato numero di semestralità per la formazione iniziale degli aspiranti docenti concernenti la pedagogia, la psicologia e la didattica dell'integrazione scolastica con riguardo anche agli alunni in situazione di gravità.

Si propone un arricchimento dei programmi di specializzazione per il sostegno concernente anche le problematiche degli alunni in situazione di gravità.

Si propone, inoltre, una specifica attenzione per la formazione obbligatoria in servizio di tutti i docenti, anche tramite le scuole "polo", sull'integrazione scolastica del tipo di disabilità da seguire, con particolare attenzione agli alunni con handicap in situazione di gravità.

Si propone una specifica formazione iniziale ed in servizio sull'integrazione scolastica dei dirigenti scolastici.

Tali richieste vanno rivolte al Ministero dell’Università, per il tramite del Ministero della Pubblica Istruzione.


12.Docenti per il sostegno non specializzati

a) L'art 14 L.104/92 stabilisce che la scuola deve garantire insegnanti specializzati nelle attività di sostegno.

b) Nella prassi, a causa della mancata programmazione dei bisogni relativi al numero di docenti specializzati, quasi il 50% delle nomine riguardano docenti non specializzati.

c) Si propone che la frequenza di un breve corso di formazione prima dell'inizio dell'anno scolastico sia resa obbligatoria per i docenti nominati per il sostegno senza un titolo di specializzazione e sia facoltativa per gli altri insegnanti già specializzati.

Se i docenti non specializzati si rifiutano, perdono il diritto alla nomina su posto di sostegno.


13.Mancata assistenza igienica dei collaboratori scolastici

a) L'art 47 allegato A del CCNL del 24/7/06 stabilisce che l'assistenza igienica agli alunni con grave disabilità debba essere fornita dalle collaboratrici e dai collaboratori scolastici, previa la frequenza di un breve corso di formazione e col diritto ad un aumento stipendiale. Il recente accordo sottoscritto il 10n Maggio 2006 ha inserito stabilmente nello stipendio di tale personale un aumento economico per lo svolgimento di tali mansioni, che è divenuto pensionabile.

b) Nella prassi, essendo facoltativa la frequenza del corso di aggiornamento, molti di essi si rifiutano di svolgere tali mansioni, creando gravissimi disservizi nelle scuole. Purtroppo il nuovo aumento stipendiale potrà di fatto riguardare al massimo il 15% del personale di ruolo. Si paventa il rischio che quanti non potranno fruire di tale aumento si rifiutino di svolgere tali mansioni, creando il caos nelle scuole.

c) Si propone l'obbligatorietà dei corsi di formazione nonché della prestazione di tali mansioni rispettando il genere degli alunni (maschio o femmina) e l'aumento del fabbisogno finanziario, pena la mancata assistenza igienica degli alunni con handicap in situazione di maggiore gravità.


14.Mancata assistenza educativa

a) L'art 13 comma 3 della L.n. 104/92 stabilisce che gli Enti locali debbano assicurare la presenza nelle scuole di assistenti per l'autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità. Il decreto legislativo n. 112/98 all'art 139 ha chiarito che tali competenze siano a carico dei Comuni per la scuola materna, elementare e media e delle province per quelle superiori.

b) Nella Prassi molte Province si rifiutano di rispettare tali norme con la conseguenza di denegata assistenza educativa.

c) Si propone che, con un atto della conferenza Stato-Regioni-Città venga definitivamente chiarito la competenza delle province.

Le province non debbono limitarsi all’assistenza ai soli alunni ciechi e sordi,ma debbono prestare tale assistenza a tutti gli alunni con disabilità frequentanti le scuole superiori, in forza dell’art 139 del decreto legislativo n.112/98.L’assistenza va progettata con le famiglie e può riguardare anche interventi educativi domiciliari.

A proposito del rifiuto di assistenza scolastica agli alunni con deficit intellettivi, motivato dalla dizione dell’art 13 comma 3 L.n. 104/92 che parlatolo di “ alunni con minorazioni fisiche e sensoriali”, va precisato che l’art 14 L.n. 328/00 non distingue più fra le diverse tipologie di minorazioni per la presa in carico del progetto globale di vita, anche in età scolare.

Ed a proposito dell’assistenza educativa, occorre precisare che tali educatori debbono ricevere una formazione iniziale ed in servizio e deve essere normato, alivello nazionale,il loro profilo professionale, individuando titolo di accesso, curricolo, titolo conseguito, nonché il mansionario.

Tali richieste vanno rivolte alla Conferenza Stato-Tregioni,peril tramite del Ministero dellaPublica Istruzione.


15 Barriere architettoniche e sensopercettive

Negli accordi di programma occorre prevedere la formulazione dipiani finanziari per l’eliminazione delle barriere architettoniche e sensopercettive, in tempi determinati, secondo un piano prestabilito, con lo stanziamento di precise risorse economiche.


16 Numero massimo di aluni per classe

Occorre abrogare la Circolare n.19/07 ripristinando il numero massimo degli alunni nelle classi frequentate da alunni con disabilità, secondo i limiti invalicabili di 25 e 20 alunni per classe fissati dal decreto ministeriale n. 141/99 , fissando altresì a due il numero massimo di alunni con disabilità presenti nelle classi da 20 alunni, secondo quanto previsto dall’art 12 comma 4 dellaProposta di legge , atto Camera n. 1600.

La C M n. 19/07 è doppiamente illegittima,qualunque cosa contraria sostenga ilMinistero della Pubblica Istruzione,poiché la Legge finanziaria n. 196/06 all’art 1 comma 605 lettera “a” prevede l’aumento del numero degli alunni per classe “ … nel rispetto della normativa vigente…” e quindi il d m n. 141/99 doveva essere “ rispettato”; inoltre un decreto è stato abrogato con una semplice circolare ministeriale.


17 Uso improprio dei docenti per il sostegno

Occorre stigmatizzare l’uso improprio dei docenti perilsostegno , che , troppo spesso impunemente, i Dirigente scolastici utilizzano in supplenze in altre classi,quando l’aunno è presente nella propria.

Inoltre occorre sollecitarei Dirigenti scolastici a nominare supplenti , quando non abbiano docenti a disposizione, ai sensi della Sentenza n 59/04 della Corte dei conti.


18 Mancanza di risorse per i casi non certificati

a) La normativa prevede l'assegnazione di docenti per il sostegno esclusivamente agli alunni certificati con handicap.

b) Nella prassi, nelle scuole sono presenti circa il 20% di alunni con difficoltà di apprendimento non riconducibili alla disabilità e quindi non certificabili, che comunque necessitano di risorse umane supplementari.

Talora si sopperisce a tale mancanza con fittizie certificazioni di handicap; talora si utilizzano le risorse assegnate agli alunni con disabilità per risolvere anche questi problemi, svantaggiando ingiustamente gli alunni certificati.

c) Si impone la necessità di trovare risorse finanziarie ed umane anche per questi problemi, pena il collasso della qualità dell'integrazione e di tutto il sistema dell'istruzione.

 

 

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