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Statuto Associativo
A.GE.DI. o.n.l.u.s.
Associazione
genitori di bambini e adulti disabili Organismo Non Lucrativo di Utilità Sociale Art.
1
E’
costituita l’A.GE.DI. - Associazione Genitori di Bambini e Adulti
Disabili - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale - con Sede
Centrale in Reggio Calabria. Art.
2 L’associazione,
non ha scopo di lucro, e si prefigge di operare nei seguenti settori: 1.
Assistenza sociale e sociosanitaria; 2.
Formazione ; 3.
Tutela dei diritti civili, con particolare riferimento a quelli
pertinenti il mondo della disabilità. In
particolare l ?associazione persegue i seguenti scopi : a)
di operare a favore delle
persone in situazione di disabilità; b)
di promuovere iniziative di
carattere socio-culturale, idonee a sensibilizzare l’opinione pubblica
sui problemi dell’emarginazione; c)
di sostenere le famiglie fin
dalla fase più critica del processo di accettazione del bambino
disabile; d)
di divulgare con (i) mezzi
idonei una corretta informazione scientifica tra le famiglie e
l’opinione pubblica, facendo opera di sensibilizzazione, sottolineando
le conseguenze che il bambino disabile comporta sul
piano sociale, familiare e morale ; e)
di collaborare con azioni e
servizi di volontariato con tutti gli organismi, pubblici e privati,
locali e nazionali, che abbiano per scopo la tutela degli emarginati ;
f)
di
appoggiare e di promuovere, con tutti i mezzi a disposizione, la
creazione di strutture e di iniziative per la prevenzione
dell’handicap, la riabilitazione, l’inserimento scolastico e
lavorativo dei disabili. Art.
3 L’associazione
opera per esclusive finalità di solidarietà sociale e si prefigge
interventi per l’inserimento delle persone in situazione di disabilità
nella società anche attraverso opportune azioni di stimolo e di
controllo sui servizi esistenti
nella Regione Calabria. Art.
4 Le
finalità dell’Associazione sono quelle di: a)
collaborare con gli Enti Pubblici e Privati, con associazioni e
gruppi di volontariato, per un’azione che rimuova le cause originanti
l’handicap e la cultura dell’emarginazione ; b)
promuovere la creazione di un Comitato Tecnico Consultivo
costituito da una équipe specializzata di operatori medici e non ; c)
favorire o gestire direttamente attività di prevenzione, di
formazione, di educazione sociosanitaria, di riabilitazione
psicomotoria, di assistenza domiciliare e scolastica, nonché
realizzando attività lavorative i cui prodotti possono essere destinati
alla vendita ; d)
compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e
immobiliari, aventi pertinenza con gli scopi associativi ; e)
favorire l’utilizzazione di obiettori di coscienza di servizio
civile ; f)
organizzare campi di studio, lavoro e vacanza ; organizzare
iniziative culturali. Art.5 Possono
far parte dell’associazione le famiglie di bambini e adulti disabili e
chiunque accetti pienamente il presente Statuto e si impegni a
partecipare attivamente alla realizzazione delle finalità
dell’associazione, oltre a versare una quota annua che sarà
determinata dall’assemblea su proposta del Comitato Direttivo. Art.
6 L’ammissione
dei Soci e deliberata dal Comitato Direttivo a maggioranza. Art.
7 I
soci si distinguono in : a)
Ordinari : sono i Soci
effettivi, parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo
grado, in numero non superiore a 7 per persona in situazione di
disabilità, nonché i disabili, che, superato il diciottesimo anno di
età, chiedono di farne parte. b)
Amici : sono le persone
fisiche e giuridiche che sostengono l’Associazione collaborando alle
attività programmate. c)
Onorari : sono
personalità che hanno reso notevoli servizi all’Associazione o che si
distinguono per particolari meriti in campo sociale, culturale e
scientifico. Art.
8 Le
cariche elettive sono riservate ai Soci Ordinari. Art.9 L’associazione
provvede allo sviluppo delle proprie iniziative con i mezzi finanziari
che derivano dalle quote dei Soci, da contributi di Enti Pubblici e
Privati, nonché da eventuali elargizioni, offerte, sovvenzioni,
donazioni, lasciti e convenzioni. L’impiego
di utili o avanzi di gestione avverrà solo per le attività
istituzionali previste o a quelle ad esse connesse. Sono
vietate tutte le attività non istituzionali, se non quelle connesse
agli scopi individuati all’Art. 2 del presente Statuto. Art.
10 Gli
organi dell’Associazione sono : ·
l’Assemblea ; ·
il Comitato Direttivo ; ·
il Comitato Tecnico Consultivo ; ·
il Collegio dei revisori dei Conti ; ·
il Collegio degli
Arbitri. Art.
11
E’
prevista la formazione di Comitati di Sezione dell’Associazione in
ogni presidio sanitario pubblico o privato operante per la
riabilitazione dei portatori di handicap, composti dai Soci Ordinari che
usufruiscano dei servizi del presidio stesso. Art.
12 Sezioni
dell’Associazione possono essere costituite in ogni località dove
risiedano e ne facciano richiesta almeno venti (20) Soci Ordinari L’autorizzazione
deve essere deliberata dal Comitato Direttivo della Sede Centrale. Art.
13 L’Assemblea
è composta dai Soci Ordinari che abbiano presentato domanda di adesione
da almeno due mesi dalla data dell’avvio di convocazione e in regola
con il versamento della quota sociale. All’Assemblea
possono assistere i Soci Amici ed i Soci Onorari. Art.
14 L’assemblea
si riunisce in via ordinaria due (2) volte l’anno per l’esame e
l’eventuale approvazione del programma di attività e dei bilanci
preventivo e consuntivo e per la verifica del lavoro svolto. L’assemblea
provvede anche all’elezione del Comitato Direttivo e dei Revisori dei
Conti. Le
deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti in
seconda convocazione. Ogni
socio può intervenire all’Assemblea con non più di sei (6) deleghe. Art.
15 Il
Comitato Direttivo è composto da nove (9) membri, di cui uno di diritto
in quanto Coordinatore Con
deliberazione assunta a maggioranza, il Comitato Direttivo può cooptare
due (2) Soci Amici. I
membri così integrati hanno pieno diritto di voto. Al
Comitato direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, i
responsabili dei servizi volontariato o convenzionati gestiti
dall’Associazione. Qualora
un membro del Comitato Direttivo si assenti per tre (3) volte consuntive
senza giustificato motivo, decade dalla carica. Art.
16 Il
Comitato Direttivo dura in carica tre (3) anni e può essere rieletto. Esso
elegge nel proprio ambito il Presidente, il Vicepresidente, il
Segretario e l’Amministrazione. Art.
17 Qualora,
per dimissioni o per altra causa, uno dei membri del Comitato Direttivo
cessi dall’incarico prima del tempo stabilito, la composizione dello
stesso verrà integrata secondo le modalità previste dagli articoli
precedenti, rimanendo però immutata la scadenza della carica
dell’intero organo. Art.
18 Il
Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri ordinari, fatta
eccezione per quanto riservato all’Assemblea, delibera
sull’ammissione dei soci, provvede agli atti necessari e utili
all’Associazione e predispone i bilanci. Art.
19 Al
Comitato Direttivo sono conferiti i poteri necessari per adottare i
provvedimenti concernenti la vita e l’amministrazione
dell’Associazione ed il suo regolare funzionamento, nonché tutti i più
ampi poteri di ordinaria amministrazione. Il
Comitato direttivo studia ed esplica le pratiche per ogni singola
attività, formula i regolamenti interni, nomina, sospende e licenzia il
personale, ne fissa lo stato giuridico ed il trattamento economico
conforme alle leggi, espelle i soci morosi. Art.
20 Il
libro dei verbali è tenuto a cura del Presidente del Segretario. Il
Comitato direttivo è convocato e presieduto dal Presidente. La
convocazione in seduta straordinaria è fatta quando se ne ravvisi la
necessità, su iniziativa del Presidente o su richiesta scritta di
almeno quattro (4) membri dello stesso Comitato. Art.
21 Le
deliberazioni del Comitato Direttivo sono prese con la partecipazione di
almeno sette (7) membri e a maggioranza degli intervenuti in prima
convocazione. In
seconda convocazione a maggioranza dei presenti. Art.
22 Il
Presidente è eletto in seno al Comitato Direttivo con la partecipazione
di almeno sette (7) membri e a maggioranza degli intervenuti. Dura
in carica tre (3) anni ed è rieleggibile. Il
Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione sia nel campo
negoziale che giudiziale, e adotta, in caso di urgenza, tutti i
provvedimenti necessari, informandone il Comitato Direttivo nella prima
riunione successiva. In
caso di assenza o di impedimenti, il Presidente è sostituito dal Vice
Presidente. Il
Presidente può delegare stabilmente alcune sue funzioni al Vice
Presidente. Per
la promozione e la gestione dei rapporti con le sezioni periferiche
dell’Associazione, il Comitato Direttivo può indicare un
vicepresidente con funzioni specifiche. Art.
24 L’Amministratore
è responsabile dell’attività finanziaria e amministrativa
dell’Associazione e, assieme al Presidente, ha potere di firma
disgiunta. Tiene
i libri contabili, provvede all’esazione delle quote dei soci e delle
entrate in genere, nonché ai pagamenti e alle spese necessarie. Art.
25 Il
Segretario provvede alla compilazione dei verbali del Comitato Direttivo
dell’Assemblea, nonché a tutti gli atti di segreteria. Le
cariche di Amministrazione e di Segretario possono essere cumulabili. Art.
26 Per
la realizzazione delle sue finalità, l’Associazione si avvale di un
Comitato Tecnico Consultivo, costituito da una équipe di specialisti,
nominati dal Comitato Direttivo. Art.
27 La
vigilanza contabile dell’Associazione è esercitata da un Collegio di
tre (3) Revisori dei Conti, eletti per tre (3) anni dall’Assemblea. Art.
28 L’esercizio
finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni
anno. Entro
il 30 aprile il Comitato Direttivo presenta all’Assemblea per
l’esame e l’eventuale approvazione il bilancio consuntivo
dell’anno precedente corredato dalla relazione dei Revisori dei Conti. Entro
il 15 dicembre di ogni anno il Comitato Direttivo presenta il bilancio
preventivo dell’anno successivo, correlato dalla relazione dei
Revisori dei Conti. Art.
29 Le
controversie che potranno sorgere fra l’Associazione e gli associati,
gli amministratori ed i liquidatori, in dipendenza del presente Statuto,
saranno decise da un collegio di tre (3) membri nominati uno da ciascuna
delle parti ed il terzo d’accordo, o, in difetto, dal Presidente del
Tribunale di Reggio Calabria. Il
Collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore. Art.
30 Tutte
le cariche sono esercitate a titolo gratuito. Sono
rimborsate soltanto le spese documentate sostenute nell’esercizio
della carica. E’
vietata ogni distribuzione di utile o beni o avanzi di gestione, fondi,
riserve o capitale. Art.
31 Con
regolamento interno, proposto dal Comitato Direttivo e approvato
dall’Assemblea, dovranno essere stabilite le norme di esecuzione del
presente Statuto e l’organizzazione del Comitato Tecnico Consultivo. Art.
32 Perdono
la qualifica di soci i dimissionari; per delibera del Comitato Direttivo
i morosi; per decisione del Collegio Arbitrale gli immeritevoli. Art.
33 In
caso di morte, i dimissioni o espulsione ed in ogni altro caso, il Socio
o i suoi aventi causa non hanno alcun diritto sul fondo patrimoniale
dell’Associazione, anche se vi hanno contribuito con personale
donazione di beni mobili e immobili. Art.
34 In
caso di estinzione dell’Associazione, il patrimonio dovrà essere
devoluto ad altre O.N.L.U.S., che operano per scopi analoghi a quelli
dell’A.GE.DI. - onlus, Associazione Genitori di Bambini e Adulti
disabili, previo quanto stabilito dal successivo articolo 35. Art.
35 Per
modificare il presente Statuto, occorre la presenza della maggioranza
dei Soci Ordinari ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per
deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del
patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci
Ordinari.
Art.
36 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia
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