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Statuto Associativo


 

A.GE.DI. o.n.l.u.s.

 

Associazione genitori di bambini e adulti disabili

Organismo Non Lucrativo di Utilità Sociale 


Art. 1

E’ costituita l’A.GE.DI. - Associazione Genitori di Bambini e Adulti Disabili - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale - con Sede Centrale in Reggio Calabria.

 

Art. 2

L’associazione, non ha scopo di lucro, e si prefigge di operare nei seguenti settori:

1.   Assistenza sociale e sociosanitaria;

2.   Formazione ;

3.   Tutela dei diritti civili, con particolare riferimento a quelli pertinenti il mondo della disabilità.

In particolare l ?associazione persegue i seguenti scopi :

a) di operare a favore delle persone in situazione di disabilità;

b) di promuovere iniziative di carattere socio-culturale, idonee a sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi dell’emarginazione;

c) di sostenere le famiglie fin dalla fase più critica del processo di accettazione del bambino disabile;

d) di divulgare con (i) mezzi idonei una corretta informazione scientifica tra le famiglie e l’opinione pubblica, facendo opera di sensibilizzazione, sottolineando le conseguenze che il bambino disabile comporta sul  piano sociale, familiare e morale ;

e) di collaborare con azioni e servizi di volontariato con tutti gli organismi, pubblici e privati, locali e nazionali, che abbiano per scopo la tutela degli emarginati ;

f)  di appoggiare e di promuovere, con tutti i mezzi a disposizione, la creazione di strutture e di iniziative per la prevenzione dell’handicap, la riabilitazione, l’inserimento scolastico e lavorativo dei disabili.

 

Art. 3

L’associazione opera per esclusive finalità di solidarietà sociale e si prefigge interventi per l’inserimento delle persone in situazione di disabilità nella società anche attraverso opportune azioni di stimolo e di controllo sui servizi  esistenti nella Regione Calabria.

 

Art. 4

Le finalità dell’Associazione sono quelle di:

a)   collaborare con gli Enti Pubblici e Privati, con associazioni e gruppi di volontariato, per un’azione che rimuova le cause originanti l’handicap e la cultura dell’emarginazione ;

b)   promuovere la creazione di un Comitato Tecnico Consultivo costituito da una équipe specializzata di operatori medici e non ;

c)   favorire o gestire direttamente attività di prevenzione, di formazione, di educazione sociosanitaria, di riabilitazione psicomotoria, di assistenza domiciliare e scolastica, nonché realizzando attività lavorative i cui prodotti possono essere destinati alla vendita ;

d)   compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari, aventi pertinenza con gli scopi associativi ;

e)   favorire l’utilizzazione di obiettori di coscienza di servizio civile ;

f)    organizzare campi di studio, lavoro e vacanza ;

organizzare iniziative culturali.

 

Art.5

Possono far parte dell’associazione le famiglie di bambini e adulti disabili e chiunque accetti pienamente il presente Statuto e si impegni a partecipare attivamente alla realizzazione delle finalità dell’associazione, oltre a versare una quota annua che sarà determinata dall’assemblea su proposta del Comitato Direttivo.

 

Art. 6

L’ammissione dei Soci e deliberata dal Comitato Direttivo a maggioranza.

 

Art. 7

I soci si distinguono in :

a) Ordinari : sono i Soci effettivi, parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, in numero non superiore a 7 per persona in situazione di disabilità, nonché i disabili, che, superato il diciottesimo anno di età, chiedono di farne parte.

b) Amici : sono le persone fisiche e giuridiche che sostengono l’Associazione collaborando alle attività programmate.

c) Onorari : sono personalità che hanno reso notevoli servizi all’Associazione o che si distinguono per particolari meriti in campo sociale, culturale e scientifico.

 

Art. 8

Le cariche elettive sono riservate ai Soci Ordinari.

 

Art.9

L’associazione provvede allo sviluppo delle proprie iniziative con i mezzi finanziari che derivano dalle quote dei Soci, da contributi di Enti Pubblici e Privati, nonché da eventuali elargizioni, offerte, sovvenzioni, donazioni, lasciti e convenzioni.

L’impiego di utili o avanzi di gestione avverrà solo per le attività istituzionali previste o a quelle ad esse connesse.

Sono vietate tutte le attività non istituzionali, se non quelle connesse agli scopi individuati all’Art. 2 del presente Statuto.

 

Art. 10

Gli organi dell’Associazione sono :

·         l’Assemblea ;

·         il Comitato Direttivo ;

·         il Comitato Tecnico Consultivo ;

·         il Collegio dei revisori dei Conti ;

·         il Collegio degli Arbitri.

 

Art. 11

E’ prevista la formazione di Comitati di Sezione dell’Associazione in ogni presidio sanitario pubblico o privato operante per la riabilitazione dei portatori di handicap, composti dai Soci Ordinari che usufruiscano dei servizi del presidio stesso.

 

Art. 12

Sezioni dell’Associazione possono essere costituite in ogni località dove risiedano e ne facciano richiesta almeno venti (20) Soci Ordinari

L’autorizzazione deve essere deliberata dal Comitato Direttivo della Sede Centrale.

 

Art. 13

L’Assemblea è composta dai Soci Ordinari che abbiano presentato domanda di adesione da almeno due mesi dalla data dell’avvio di convocazione e in regola con il versamento della quota sociale.

All’Assemblea possono assistere i Soci Amici ed i Soci Onorari.

 

Art. 14

L’assemblea si riunisce in via ordinaria due (2) volte l’anno per l’esame e l’eventuale approvazione del programma di attività e dei bilanci preventivo e consuntivo e per la verifica del lavoro svolto.

 L’assemblea provvede anche all’elezione del Comitato Direttivo e dei Revisori dei Conti.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

Ogni socio può intervenire all’Assemblea con non più di sei (6) deleghe.

 

Art. 15

Il Comitato Direttivo è composto da nove (9) membri, di cui uno di diritto in quanto Coordinatore (Sanitario) del Comitato Tecnico Consultivo e otto (8) eletti dall’Assemblea tra i Soci Ordinari.

Con deliberazione assunta a maggioranza, il Comitato Direttivo può cooptare due (2) Soci Amici.

I membri così integrati hanno pieno diritto di voto.

Al Comitato direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, i responsabili dei servizi volontariato o convenzionati gestiti dall’Associazione.

Qualora un membro del Comitato Direttivo si assenti per tre (3) volte consuntive senza giustificato motivo, decade dalla carica.

 

Art. 16

Il Comitato Direttivo dura in carica tre (3) anni e può essere rieletto.

Esso elegge nel proprio ambito il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e l’Amministrazione.

 

Art. 17

Qualora, per dimissioni o per altra causa, uno dei membri del Comitato Direttivo cessi dall’incarico prima del tempo stabilito, la composizione dello stesso verrà integrata secondo le modalità previste dagli articoli precedenti, rimanendo però immutata la scadenza della carica dell’intero organo.

 

Art. 18

Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri ordinari, fatta eccezione per quanto riservato all’Assemblea, delibera sull’ammissione dei soci, provvede agli atti necessari e utili all’Associazione e predispone i bilanci.

 

Art. 19

Al Comitato Direttivo sono conferiti i poteri necessari per adottare i provvedimenti concernenti la vita e l’amministrazione dell’Associazione ed il suo regolare funzionamento, nonché tutti i più ampi poteri di ordinaria amministrazione.

Il Comitato direttivo studia ed esplica le pratiche per ogni singola attività, formula i regolamenti interni, nomina, sospende e licenzia il personale, ne fissa lo stato giuridico ed il trattamento economico conforme alle leggi, espelle i soci morosi.

 

Art. 20

Il libro dei verbali è tenuto a cura del Presidente del Segretario.

Il Comitato direttivo è convocato e presieduto dal Presidente.

La convocazione in seduta straordinaria è fatta quando se ne ravvisi la necessità, su iniziativa del Presidente o su richiesta scritta di almeno quattro (4) membri dello stesso Comitato.

 

Art. 21

Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono prese con la partecipazione di almeno sette (7) membri e a maggioranza degli intervenuti in prima convocazione.

In seconda convocazione a maggioranza dei presenti.

 

Art. 22

Il Presidente è eletto in seno al Comitato Direttivo con la partecipazione di almeno sette (7) membri e a maggioranza degli intervenuti.

Dura in carica tre (3) anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione sia nel campo negoziale che giudiziale, e adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari, informandone il Comitato Direttivo nella prima riunione successiva.

 

Art. 23

In caso di assenza o di impedimenti, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente può delegare stabilmente alcune sue funzioni al Vice Presidente.

Per la promozione e la gestione dei rapporti con le sezioni periferiche dell’Associazione, il Comitato Direttivo può indicare un vicepresidente con funzioni specifiche.

 

Art. 24

L’Amministratore è responsabile dell’attività finanziaria e amministrativa dell’Associazione e, assieme al Presidente, ha potere di firma disgiunta.

Tiene i libri contabili, provvede all’esazione delle quote dei soci e delle entrate in genere, nonché ai pagamenti e alle spese necessarie.

 

Art. 25

Il Segretario provvede alla compilazione dei verbali del Comitato Direttivo dell’Assemblea, nonché a tutti gli atti di segreteria.

Le cariche di Amministrazione e di Segretario possono essere cumulabili.

 

Art. 26

Per la realizzazione delle sue finalità, l’Associazione si avvale di un Comitato Tecnico Consultivo, costituito da una équipe di specialisti, nominati dal Comitato Direttivo.

 

Art. 27

La vigilanza contabile dell’Associazione è esercitata da un Collegio di tre (3) Revisori dei Conti, eletti per tre (3) anni dall’Assemblea.

 

Art. 28

L’esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo presenta all’Assemblea per l’esame e l’eventuale approvazione il bilancio consuntivo dell’anno precedente corredato dalla relazione dei Revisori dei Conti.

Entro il 15 dicembre di ogni anno il Comitato Direttivo presenta il bilancio preventivo dell’anno successivo, correlato dalla relazione dei Revisori dei Conti.

 

Art. 29

Le controversie che potranno sorgere fra l’Associazione e gli associati, gli amministratori ed i liquidatori, in dipendenza del presente Statuto, saranno decise da un collegio di tre (3) membri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo d’accordo, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Reggio Calabria.

Il Collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore.

 

Art. 30

Tutte le cariche sono esercitate a titolo gratuito.

Sono rimborsate soltanto le spese documentate sostenute nell’esercizio della carica.

E’ vietata ogni distribuzione di utile o beni o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

 

Art. 31

Con regolamento interno, proposto dal Comitato Direttivo e approvato dall’Assemblea, dovranno essere stabilite le norme di esecuzione del presente Statuto e l’organizzazione del Comitato Tecnico Consultivo.

 

Art. 32

Perdono la qualifica di soci i dimissionari; per delibera del Comitato Direttivo i morosi; per decisione del Collegio Arbitrale gli immeritevoli.

 

Art. 33

In caso di morte, i dimissioni o espulsione ed in ogni altro caso, il Socio o i suoi aventi causa non hanno alcun diritto sul fondo patrimoniale dell’Associazione, anche se vi hanno contribuito con personale donazione di beni mobili e immobili.

 

Art. 34

In caso di estinzione dell’Associazione, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre O.N.L.U.S., che operano per scopi analoghi a quelli dell’A.GE.DI. - onlus, Associazione Genitori di Bambini e Adulti disabili, previo quanto stabilito dal successivo articolo 35.

 

Art. 35

Per modificare il presente Statuto, occorre la presenza della maggioranza dei Soci Ordinari ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci Ordinari.

 

Art. 36

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia


 

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